RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successice modificazioni).

Articolo 5.

      Ai fini della quantificazione dell'onere finanziario di cui all'articolo 5, va rilevato che oggi l'attività di gestione viene svolta essenzialmente da personale impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (in numero di 13).
      Accanto a questi agiscono 6 dipendenti del Ministero della solidarietà sociale funzionalmente assegnati ad una direzione generale, che svolgono in parte anche compiti istituzionali estranei al programma «Gioventù in azione» e inoltre compiti di indirizzo, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'Agenzia attuale, compiti che dovranno proseguire ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 19, lettera d), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
      Ciò considerato, gli attuali posti di organico stabile interamente riferibili a tempo pieno alle funzioni da trasferire possono essere individuati nel numero di due. Ne consegue che due posti dell'attuale organico saranno trasferiti alla nuova Agenzia.
      Alle due unità e al personale con contratto di collaborazione coordinata, che verrà confermato dalla nuova struttura per garantire la necessaria continuità dell'azione, potranno essere affiancate ulteriori unità nei limiti delle disponibilità finanziarie, che come si vedrà hanno un margine di capienza, con gli strumenti consentiti [ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999).
      Il trasferimento delle risorse finanziarie alla nuova Agenzia è da intendersi riferito alle risorse comunitarie assegnate alla struttura attualmente operante presso il Ministero della solidarietà sociale da parte della Commissione europea per l'attuazione dei programmi comunitari rivolti ai giovani.
      I costi di funzionamento dell'Agenzia sono calcolati, da un lato, sulla base dell'onere finanziario relativo alla struttura attualmente esistente presso il Ministero della solidarietà sociale e, dall'altro, delle esigenze conseguenti alla creazione di una struttura autonoma.
      I costi previsti sono i seguenti:

      euro:

          300.000 (pari alla spesa del 2006 per i 13 collaboratori esterni);

          72.000 (pari alla spesa del 2006 per due dipendenti);

 

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          100.000 (pari alle spese del 2006 per missioni e diarie);

          170.000 (in aumento rispetto al 2006, per attività di informazione e produzione materiali per fiere, convegni, guide eccetera, perché in parte oggi coperte dalle spese generali del Ministero);

          150.000 (per affitto della sede, con una stima in eccesso, potendo essere reperita una sede del demanio o comunque in periferia e di dimensioni limitate);

          100.000 (per assistenza tecnica, per computer e altro, che non può essere più garantita dalle strutture del Ministero);

          140.000 (per beni di consumo);

          209.000 (compensi degli organi di vertice e di controllo, in base ad analoghi organismi collegiali: Direttore generale 90.000, 4 componenti del Consiglio direttivo 80.000, Presidente del Collegio dei revisori 15.000, 2 componenti del Collegio dei revisori 24.000):

          Totale: euro 1.241.000.

      Tale onere sarà finanziato in parte con fondi comunitari, che sono quantificabili in circa 650.000 euro annui e, per la restante parte, con fondi nazionali, pari a 600.000 euro annui, da ripartire in quote eguali, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della solidarietà sociale, che svolgeranno le funzioni di Ministeri vigilanti. Conseguentemente si prevede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una riduzione di euro 300.000 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e una riduzione di euro 300.000, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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